Il Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) è l'organismo di rappresentanza istituzionale della categoria professionale dei commercialisti ed è costituito da 21 consiglieri eletti tra gli iscritti all'Albo. Istituito ai sensi del Dlgs n. 139 del 28 giugno 2005, il CNDCEC è un ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autogoverno e autoamministrazione e sottoposto nell'esercizio delle proprie attività alla vigilanza del Ministero della Giustizia. L'attività dell'ente è finalizzata alla tutela dei propri iscritti e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione.
Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal Dlgs 139/2005, promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti; formula pareri sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione; adotta ed aggiorna il Codice deontologico della professione e disciplina, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale; vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine; designa propri rappresentanti presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale; formula il regolamento elettorale, il regolamento per la trattazione dei ricorsi e quello per gli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della Giustizia; valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali.
Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal Dlgs 139/2005, promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti; formula pareri sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione; adotta ed aggiorna il Codice deontologico della professione e disciplina, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale; vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine; designa propri rappresentanti presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale; formula il regolamento elettorale, il regolamento per la trattazione dei ricorsi e quello per gli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della Giustizia; valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali.